Il DL 201/2011, dal 01/01/2012, ha stabilizzato la detrazione degli oneri da ristrutturazione edilizia dall’Irpef. Inoltre, grazie alla Legge di Stabilità 2015, n.190 del 23/12/2014, è possibile usufruire di maggiore detrazione fino al prossimo 31/12/2015.
Le detrazioni di cui possono beneficiare i contribuenti sono:
50% delle spese sostenute, a mezzo di bonifici salvo buon fine, (bonifici effettuati) dal 26/06/2012 al 31/12/2015 entro il limite, per singolo immobile, di euro 96.000,00 euro;
36% per singolo immobile ed entro il limite di euro 48.000,00 euro delle somme che spese dal 01/01/2016.
Le detrazioni sono destinate per lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo: le ristrutturazioni interessate da agevolazione riguardano qualsiasi categoria catastale. Per i lavori di ordinaria manutenzione su edifici residenziali, è consentita l’agevolazione per interventi effettuati solo nelle parti comuni.
Chi può usufruire delle detrazioni?
Tutti i contribuenti soggetti all’Irpef, indipendentemente dalla residenza nello Stato Italiano o estero.
Possono usufruire delle agevolazioni i proprietari dgli immobili, titolari di diritti di godimento reali e/o personali sugli immobili ristrutturati e che abbiano anche sostenuto direttamente le spese; nello specifico possono usufruire delle agevolazioni:
proprietari o nudi proprietari;
Famigliari che convivono con i possessore/detentore dell’unità abitativa ristrutturata se essi hanno provveduto direttamente ad effettuare bonifici a se stessi intestati per fatture emesse verso essi stessi.
titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, escluse le immobilizzazioni o merci;
soggetti indicati nell`articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (societa` semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni degli imprenditori individuali.
I beni immobili destinatari delle agevolazioni per ristrutturazioni sono le unità e edifici residenziali e elencate specificatamente nel DPR n. 380/2001 alle lettere b), c) e d).
Adempimenti del contribuente
Obbligo di comunicazione esclusivamente alla ASL di competenza a mezzo raccomandata a/r o altro metodo comunicato dalla Regione e contenente:
esatte generalità del Committente i lavori e esatto sito dei medesimi;
natura degli interventi;
esatta indicazione dell’impresa che eseguirà gli interventi esecutrice e che si assume inconfutabilmente le responsabilità in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e regolare contribuzione;
data inizio esecuzione dei lavori di recupero.
Tutti i pagamenti devo essere operati a mezzo bonifico bancario/postale, quindi in modalità tracciata o altra modalità consentita e con l’obbligo di indicazione della esatta causale indicando in essa che trattasi di “lavori edilizi con detrazione a norma dall`articolo 16-bis del DPR 917/1986”, codice fiscale dell’ordinante il bonifico e codice fiscale e partita iva del beneficiario (impresa esecutrice il lavoro di risanamento).
La banca/posta effettuerà, contestualmente al pagamento, una ritenuta di acconto dell’8%.
Il DPR n. 380 del 06/06/2001 prevede:
Art. 3, co. 1, lett. a)
Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni)
Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Art. 3, co. 1, lett. b)
Manutenzione straordinaria
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche` per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita` immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
Art. 3, co. 1, lett. c)
Restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi rivolti a conservare l`organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita` mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell`organismo stesso, ne consentano destinazioni d`uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell`edificio, l`inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell`uso, l`eliminazione degli elementi estranei all`organismo edilizio.
Art. 3, co. 1, lett. d)
Ristrutturazione edilizia
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell`edificio, l`eliminazione, la modifica e l`inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell`ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica.