Per eventi di malattia i lavoratori marittimi hanno diritto, in presenza dei requisiti di carattere sanitario e amministrativo, al riconoscimento delle seguenti indennità, specifiche del settore:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale: spetta per evento di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione; se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e, in assenza del requisito amministrativo dello sbarco, la malattia non è indennizzabile a carico INPS;
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare: spetta, per eventi di malattia che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco, ai soli lavoratori imbarcati su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d’alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez e gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli;
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita: spetta per eventi di malattia che si manifestano oltre il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco;
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune: atteso che è a carico INAIL l’eventuale riconoscimento della prestazione per evento presupposto costituente infortunio sul lavoro/malattia professionale, i contributi a carico degli armatori per la copertura delle prestazioni per “inidoneità temporanea alla navigazione”, pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo dichiarato, sono incassati integralmente dall’INAIL e successivamente oggetto delle relative regolazioni contabili tra enti.
L’indennità spetta ai lavoratori inquadrati come lavoratori marittimi e a determinate diverse categorie di lavoratori che, ove imbarcati per servizio della nave, sono a essi equiparati.
DECORRENZA E DURATA
L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica; in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta fino al massimo di un anno dallo sbarco.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare viene corrisposta a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia; in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco.
L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita decorre dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia; in presenza dei requisiti sanitari è corrisposta per la durata massima di 180 giorni.
L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è riconosciuta per tutto il periodo di temporanea inidoneità, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione.
QUANTO SPETTA
L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco. Se l’assicurato ha lavorato per un periodo inferiore a 30 giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese; in caso di ricovero l’indennità è ridotta del valore della panatica, purché il marittimo non abbia familiari fiscalmente a carico: in tutti i casi l’indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell’indennità normale, comprensiva della panatica.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco; in caso di ricovero l’indennità è ridotta del valore della panatica, purché il marittimo non abbia familiari fiscalmente a carico: in tutti i casi l’indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell’indennità normale, comprensiva della panatica.
L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita è corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia; in caso di ricovero ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a carico l’indennità di malattia viene ridotta a 2/5 della misura normale.
L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è riconosciuta in misura pari al 75% della retribuzione utilizzata per l’evento di malattia presupposto; ai fini del calcolo è necessario considerare solo le voci della retribuzione ordinaria con esclusione quindi delle voci variabili (ad es. compenso per lavoro straordinario, pulizia cisterna); occorre invece considerare l’indennità di navigazione (nella misura del 50%) avendo tale compenso carattere ordinario e continuativo.
Documentazione medica visite mediche di controllo
Con il certificato telematico il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio all’INPS.
Nei casi in cui, in via residuale, la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea completo di tutti i dati previsti dalla normativa.
In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato in originale alla struttura INPS territorialmente competente (oltre che al proprio datore di lavoro ove richiesto), per non incorrere nelle sanzioni di legge, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia a carico INPS per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea devono essere presentati o inviati in originale, a cura del lavoratore, alla struttura INPS territorialmente competente (oltre che al proprio datore di lavoro ove richiesto). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
È onere del lavoratore fornire tutti gli elementi circa il proprio indirizzo di reperibilità (contrada, frazione, complessi comprendenti più palazzine ecc.) e verificare che tali dati siano stati correttamente riportati nel certificato di malattia redatto dal medico curante, per consentire il regolare svolgimento dei possibili accertamenti medico-legali domiciliari.
Per l’erogazione dell’indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia:
- per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- per il totale dell’indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Qualora, a seguito di visita medica domiciliare, il lavoratore risulti sconosciuto o irreperibile (fattispecie che può verificarsi nei casi in cui non sia stato possibile, per il medico di controllo, rintracciare l’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore ovvero qualora il soggetto sia risultato sconosciuto presso tale indirizzo) il lavoratore perde il diritto alla prestazione di malattia e conseguentemente l’indennità economica non viene corrisposta fino a quando l’interessato non provveda a comunicare il dato omesso o incompleto.
Durante il periodo di prognosi del certificato telematico, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo all’INPS utilizzando l’apposito servizio online.
Per l’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune la documentazione di carattere sanitario è costituita dal verbale di visita medica da parte della commissione medica collegiale istituita presso le capitanerie di porto o dal provvedimento decisorio dell’eventuale ricorso avverso l’esito della visita in prima istanza; l’eventuale ricorso è proposto alla commissione centrale.
COME FARE DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi può essere presentata tramite il servizio online “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, accessibile tramite le proprie credenziali. Si tratta di uno strumento di acquisizione aggregata degli elementi istruttori di carattere amministrativo e sanitario.
Come indicato nella circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127, gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi onlinepossono delegare una persona di fiducia, attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale.
In alternativa al servizio online, si può presentare la domanda tramite gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La comunicazione integrativa andrà presentata solo in relazione al primo certificato medico, anche se l’evento è costituito da più certificati di malattia; è previsto l’invio della comunicazione in caso di inizio della malattia, sulla base degli elementi di aggregazione “Tipo evento” e “data sbarco”.
Per la “continuazione” del medesimo evento eventuali certificazioni verranno automaticamente acquisite alla lavorazione ove trasmesse telematicamente; in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, permane, in capo al lavoratore, il relativo onere di trasmissione alla struttura INPS territorialmente competente, entro due giorni dal rilascio, per non incorrere nelle sanzioni di legge, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.
Per eventi di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune andrà presentata in relazione al verbale emesso dalla capitaneria di porto/provvedimento della commissione centrale (su eventuale ricorso presentato dall’assistito avverso verbale sfavorevole).
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA DOMANDA
Per la presentazione della comunicazione integrativa l’utente deve avere a disposizione le seguenti informazioni:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- nel caso di personale navigante (per datore di tipo armatore o del settore pesca) il natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
- la qualifica di inquadramento;
- l’eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/ BIC .
Nel caso si tratti di lavoratore navigante, l’utente deve allegare alla comunicazione integrativa, documentazione attestante la data dello sbarco (copia del libretto di navigazione, ove in possesso o diversa documentazione equivalente rilasciata da soggetto istituzionalmente competente alla gestione del rapporto di lavoro-datore di lavoro, capitanerie di porto, soggetti esteri abilitati). Inoltre, per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), deve anche allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento).
Nella relativa sezione del servizio online è disponibile il manuale utente, descrittivo delle funzionalità e contenente la relativa guida di compilazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento previste per l’indennità sono:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente);
- accredito su conto corrente bancario (italiano o estero);
- accredito su conto corrente postale;
- carta ricaricabile.
Per tutte le modalità di pagamento, ad eccezione del bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN /numero di conto e, per i conti correnti esteri non SEPA, il codice SWIFT/ BIC .
Fonte: Inps.it