Con la Manovra Finanziaria 2010 e il D.L. 78/10 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 22 del 30 Luglio 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) si è posto lo scopo di ridurre i tempi di riscossioni di imposte quali IRAP, IRPEF e IVA ma tutelando il diritto del contribuente per difendersi e il suo interesse patrimoniale.
Le norme di cui sopra indicano quali esecutivi tutti gli accertamenti da partire dal 01/10/2011 e riferiti a periodi di imposta dopo l’anno 2007: gli avvisi devono indicare chiaramente che può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dopo i quali l’Ufficio di competenza avrà ulteriori 30 giorni a disposizione prima di procedere con l’affidamento della pratica accertata all’Agente di Riscossione per avviare l’esecutività. E’ previsto un arco temporale di altri 180 giorni quale atto di sospensione automatica.
Tutte le contestazioni tributarie indicheranno le sanzioni applicate a ciascun atto contestato.
Il contribuente avrò facoltà di presentare un ricorso tributario avverso l’avviso di accertamento esecutivo interrompendo il pagamento, rimandando il momento del pagamento verso espressa sentenza del Giudice Tributario: in caso di esito favorevole per il contribuente, a seguito di sentenza riferita al ricorso, eventuali somme e interessi versati dovranno essere rimborsati d’ufficio entro e non oltre 90 giorni dalla notifica di sentenza.