Martedì 6 aprile, a quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”, l’Inps ha già liquidato tale una tantum di 2400 euro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.
I beneficiari sono appartenenti alle seguenti categorie:
• lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
• lavoratori intermittenti
• lavoratori autonomi occasionali
• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
• lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
• lavoratori dello spettacolo
Per coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.
Nei prossimi giorni, inoltre, sarà resa operativa sul portale dell’Istituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori, delle medesime categorie, che devono presentarla per la prima volta e cui si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che presentino i requisiti indicati dal comma 2 dell’art.10 del DL 41/2021*.
* Art. 10, comma 2, DL 41/2021Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.