Dopo l’approvazione alla Camera del 20 dicembre scorso, anche il Senato ha dato parere favorevole alla Legge di Bilancio 2021 nella quale è inserito l’emendamento 126.26 che permette il recupero delle targhe originali per i veicoli storici, sia in caso di reimmatricolazione, sia per quelli già reimmatricolati o ritargati negli anni passati.
Il prossimo, definitivo passaggio per concretizzare questa iniziativa sarà il Decreto Attuativo che il Ministero dei Trasporti dovrebbe emanare entro 60 giorni. La possibilità di utilizzare le targhe originali era un obiettivo da tempo perseguito dall’Automotoclub Storico Italiano, ora definito dal nuovo comma 5-bis inserito all’art. 93 del Codice della Strada dalla Commissione Trasporti della Lega, composta dai deputati Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Patassini e dai senatori Corti e Saponara, con il contributo dell’onorevole Guido Guidesi capo Dipartimento Attività Produttive dello stesso partito.
Anche in questo frangente, l’ASI e gli altri enti certificatori indicati nell’articolo 60 del Codice della Strada sono stati il punto di riferimento serio e competente per il legislatore: il percorso di sensibilizzazione da tempo intrapreso dalle suddette associazioni ha come obiettivo la formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico.
“Questo progetto – ha evidenziato Alberto Scuro, presidente ASI – ha visto la nostra Federazione impegnata in maniera diretta e concreta: permette di recuperare l’originalità più completa di un veicolo storico, oggetto della nostra passione e dei nostri accurati restauri.
Inseguire l’originalità fa parte della nostra mission e la targa di nascita è parte integrante del veicolo stesso: per questo ringraziamo la sensibilità dimostrata dalla politica che ha capito il valore culturale dell’iniziativa.
L’emendamento passato oggi in Legge di Bilancio completa la serie di importanti norme conquistate dal motorismo storico nel 2020, come quella sulla conservazione dei documenti originali con l’entrata in vigore del Documento Unico di Circolazione e la nuova legge regionale del Piemonte sulla valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”.
Questo il testo completo dell’emendamento 126.26 inserito nella Legge di Bilancio 2021:
“L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà̀ e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica”.