La Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza del 7 dicembre 2017, n. 1745) ha stabilito che la notifica di pagamento a mezzo Pec, allegando un documento in formato Pdf e senza contenere firma digitale, è giuridicamente inesistente.
La sentenza ha dichiarato l’atto non originale ma solo copia informatica poiché la Commissione ha riconosciuto la non idoneità a garantire in modo inconfutabile la certezza dell’autore e della integrità. Per tali motivi è obbligatorio che l’atto digitale in formato Pdf sia munito di firma digitale così come previsto dal D.l. nr. 82/2005.
Affinchè sia certa la prova del recapito della Pec, le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna devono essere munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale autorizzato per tale compito.
Contrariamente a quanto sopra, il contribuente potrà vedere non riconosciute come prove le documentazioni prodotte.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo Pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
La differenza è importante in quanto la nullità potrebbe ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, mentre l’inesistenza è insanabile.
Alcune pronunce in merito:
- Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sentenza del 9 novembre 2017, n. 9515: “la notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto. Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nella specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto”;
- Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza del 31 luglio 2017, n. 204/1: “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Infatti, con la notifica via PEC in formato “pdf’, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale”.