Basta contante per tasse ipotecarie e catastali dal 1 luglio e nuova marca da bollo: l’uso del contante sarà consentito, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 ed in base al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 giugno, che applica le norme previste dal collegato fiscale di fine 2016 (Dl 193/2016, articolo 7-quater, comma 36).
Dal 1 gennaio 2018 saranno consentite solo le modalità previste dal nuovo provvedimento, eliminando di fatto il pagamento con contante, permettendo di pagare le tasse ipotecarie e catastali anche con modalità telematica; i professionisti continueranno a corrispondere tributi utilizzando le somme già versate sul conto corrente unico nazionale intestato all’Agenzia delle Entrate, come previsto nel provvedimento 2 marzo 2007 dell’allora Agenzia del Territorio.
Il provvedimento dell’Agenzia delel Entrate (Prot. n. 120473/2017 del 28/06/2017) individua le modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, nonché di ogni altro provento dovuto per i servizi resi dagli Uffici Provinciali-Territorio, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante.
Per il versamento delle altre entrate erariali e dei corrispettivi correlati ad operazioni ipotecarie e catastali erogate presso gli Uffici, si applicano comunque le disposizioni del provvedimento.
A partire dal 1 luglio 2017, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) è utilizzato per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici ProvincialiTerritorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi.”
Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali saranno corrisposti ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, una nuova tipologia di contrassegno, da utilizzarsi per il versamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie, dovuti per l’erogazione dei servizi in materia di catasto e di pubblicità immobiliare. Il contrassegno dovrà essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all’Ufficio.
L’accesso diretto al sistema telematico dell’Agenzia per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è subordinato alla registrazione del richiedente al portale del prestatore dei servizi di pagamento, al fine di consentire il versamento dei tributi previsti dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata. Le condizioni generali per l’accesso diretto al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali verranno riportate e tenute aggiornate sul sito internet dell’Agenzia. La loro accettazione è condizione necessaria ed indispensabile per la fruizione dei servizi telematici di consultazione delle banche dati.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che “Le disposizioni regolanti l’accesso diretto al sistema telematico, richiamate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2014, per quanto compatibili, continuano a trovare applicazione.”
Dal 1 ottobre 2017 cesseranno di applicarsi le disposizioni relative al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali tramite deposito interno. Inalterate le altre disposizioni di pagamento tramite conto corrente postale, inerenti i corrispettivi da versare all’Agenzia e allo Stato, in relazione ai servizi resi, già previsti dal vigente ordinamento. E’ previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, per il versamento in contanti o titoli al portatore delle somme da corrispondere in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali-Territorio.
Dal 1 gennaio 2018, le riscossioni saranno effettuate esclusivamente con le modalità indicate previste nel nuovo provvedimento.
Le motiviazioni del Provvedimento sono esplicite: “La norma, diretta a introdurre modifiche al citato art. 6, è finalizzata al superamento del sistema delle riscossioni in contante e ad eliminare i correlati oneri e rischi, valorizzando le altre forme di pagamento, nell’ottica di una più generale riorganizzazione, razionalizzazione ed ammodernamento dei servizi dell’Agenzia, nonché di contenimento dei costi e di eliminazione delle spese per il ritiro dei valori. Per tale fine, con lo stesso provvedimento si ritiene di dover regolamentare anche le modalità di versamento dei corrispettivi, non qualificati come tasse, come quelli dovuti per l’acquisto delle mappe o per l’esecuzione delle verifiche straordinarie […] Viene chiarito, inoltre, che per i corrispettivi dovuti all’Agenzia, anche non erariali, sono utilizzate le modalità di versamento, già in uso, tramite conto corrente postale.”
Dal 1 luglio 2017 il sistema di versamento unificato (modello F24) verrà esteso anche al pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, compresa l’imposta di bollo, interessi e sanzioni, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali, effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio, di rilascio certificati, copie ed attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché di presentazione di atti di aggiornamento catastali.
Gli utenti convenzionati, per il pagamento dei tributi erariali e di ogni altro corrispettivo relativo ai servizi catastali ed ipotecari resi presso gli Uffici Provinciali del Territorio, potranno disporre, secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti con appositi comunicati del Direttore dell’Agenzia, delle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato alla stessa Agenzia. Inoltre, è previsto l’adeguamento delle condizioni generali, che disciplinano l’accesso diretto ai servizi telematici di consultazione delle banche dati, sia ipotecaria che catastale, rinviandone l’aggiornamento alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
Ricorrono i requisiti di urgenza e indifferibilità nell’adozione del presente provvedimento, attesa la decorrenza, prevista dalla legge, dal 1° luglio 2017, delle disposizioni in argomento.
Fonte: Agenzia delle Entrate