Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Trattamento fiscale degli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favori di soggetti vittime della risoluzione di taluni istituti di credito (c.d. Decreto Salvabanche). Articolo 6 del TUIR.
Con l’interpello dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’interpretazione dell’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante è un obbligazionista coinvolto nella risoluzione della Banca Popolare Etruria e del Lazio. L’interpellante rappresenta che, in base all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati, entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione possono richiedere ad un fondo di solidarietà appositamente istituito l’erogazione di un indennizzo forfettario. La medesima norma, inoltre, prevede che gli investitori, che non hanno presentato la predetta istanza, in via alternativa, possono esperire la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura per l’erogazione dell’indennizzo forfetario e, diventa improcedibile, ove questa sia già stata attivata. Diversamente, l’istanza per l’erogazione dell’indennizzo forfetario relativa a strumenti finanziari acquistati entro la suddetta data, non preclude l’accesso alla predetta procedura arbitrale, da parte dei medesimi investitori, in relazione a strumenti finanziari acquistati dopo il 12 giugno 2014. Ciò posto, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare agli indennizzi in esame sia nell’ipotesi di accesso alla procedura per l’erogazione dell’indennizzo forfetario che in quella arbitrale anche in considerazione dell’alternatività tra le descritte modalità di erogazione per gli strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che “sia nel caso di accesso al rimborso forfetario che nel rimborso tramite accesso ad arbitrato”, “non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 855 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto l’istituzione di un
“Fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 – rectius 23 novembre 2015 – detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.” (di seguito, “Banche in liquidazione”).
L’accesso a tali prestazioni è riservato, per espressa previsione normativa (cfr. comma 855, articolo 1 della legge di stabilità 2016), agli investitori persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o successori mortis causa. Il comma 857, rinviando ad appositi decreti ministeriali la definizione delle relative modalità attuative, ha previsto la presentazione di apposita istanza per l’erogazione delle prestazioni in esame [lettera b)] e che le “procedure da esperire possano essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale” [lettera d)].
Il successivo comma 860, inoltre, ha statuito che “il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell’investitore al risarcimento del danno, nel limite dell’ammontare della prestazione corrisposta”. Successivamente, il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119), in vigore dal 3 luglio 2016, ha stabilito all’articolo 9, comma 1, che
“gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo forfetario”.
L’importo dell’indennizzo, determinato ai sensi del successivo comma 3, è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti, al netto degli oneri e delle spese connessi nonché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari ed il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, ha previsto che “l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale (…)”.
Infine, il comma 10 ha stabilito che
“gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario (…) possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale (…). L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario (…) in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data”.
In base alla normativa richiamata, gli investitori, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, possono beneficare delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà appositamente istituito attraverso due modalità differenti:
- erogazione diretta da parte del Fondo a seguito della presentazione di apposita istanza [cfr. articolo 1, comma 857, lettera b), della legge di stabilità 2016 e articolo 9, commi da 1 a 9 del decreto-legge n. 59 del 2016];
- attivazione di una procedura arbitrale [cfr. articolo 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità 2016 e articolo 9, comma 10 del decreto-legge n. 59 del 2016].
In particolare, per gli strumenti acquistati entro la data del 12 giugno 2014, la presentazione dell’istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale e l’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire quella di erogazione dell’indennizzo forfetario che, qualora già attivata, è improcedibile. In altri termini, gli investitori predetti che intendono accedere alle risorse del Fondo e che non hanno presentato l’istanza per l’erogazione dell’indennizzo possono esperire, in via alternativa, la procedura arbitrale.
L’attivazione della procedura arbitrale è, in ogni caso, ammessa per gli strumenti finanziari acquistati oltre la data del 12 giugno 2014. Al riguardo, si rileva che nella risposta alla interrogazione parlamentare n.3- 02923 del 23 giugno 2016, è stato affermato che
“stando alla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016 la funzione dell’indennizzo forfettario consiste nel ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, appare evidente che la misura ha una natura lato sensu risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi, derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli. Sotto il profilo fiscale, quindi, l’indennizzo forfettario in esame non è riferito alla perdita di redditi, ma ad un mero reintegro patrimoniale, non avente in quanto tale rilevanza reddituale”.
Pertanto, si ritiene che le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale trattamento si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione della procedura arbitrale, alternativa alla erogazione diretta, tenuto conto che la corresponsione delle stesse è subordinata all’accertamento della responsabilità per “la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998” (cfr. articolo 1, comma 858 della legge di stabilità 2016).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.