E’ stata diramata la circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 “Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno” dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
La sentenza ha rimosso dal nostro ordinamento l’automatico meccanismo di attribuzione unica del cognome paterno, al momento della nascita del figlio, eccezione fatta per i riconoscimenti fatti esclusivamente dalla madre del nascituro.
In particolare viene richiamata la sentenza di questa Corte in cui si afferma che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006)
La diramazione della circolare, quindi il Ministero dell’Interno, invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale, invitando l’Ufficiale dello Stato Civile ad accogliere la richiesta, di comune accordo, per l’attribuzione del doppio cognome sia al momento della adozione sia al momento della nascita. Gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l’applicazione immediata per la tutela del “diritto all’identità personale” (motivo dominante per la Corte Costituzionale). In mancanza del comune accordo dei genitori, si attribuirà il solo cognome paterno.
La circolare n. 1 del 19 gennaio 2017, infine, dichiara espressamente che “L’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.”