L’Agenzia Entrate ha comunicato che sono state spedite ai contribuenti altre 60.000 lettere di compliance (provvedimento del 17 novembre 2016) riferite alle dichiarazioni IVA 2015.
I destinatari delle lettere sono i titolari di partita Iva che nel 2015 erano obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA. Secondo le verifiche fatte dall’Agenzia delle Entrate risulta mancante, in alcuni casi, la presentazione della dichiarazione e di compilazione del quadro VA.
Entro il 29 dicembre 2016 l’errore può essere corretto con ravvedimento operoso e il versamento di una sanzione di euro 27,78; in alternativa il contribuente può giustificare l’anomalia.
La stessa Circolare (Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA.) specifica all’art. 1 comma 1 “[…] le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA […] risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.”.
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata; la stessa comunicazione sarà consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale”.
L’art. 5 chiarisce, inoltre, che la regolarizzazione a mezzo ravvedimento operoso “…potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
Fonte:
Provvedimento n. 198678 del 17/11/2016 dell’Agenzia delle Entrate