Il “Collegato Ambientale” (Legge n. 221/2015, art. 56) ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per interventi di bonifica dell’amianto effettuati nell’anno 2016 su beni e strutture produttive dislocate nel territorio nazionale. Le modalità operative sono indicate nel DM 15.6.2016, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016 (nr. 243), e contenente le “modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.
Il Decreto indica chiaramente all’art. 2 che i soggetti beneficiari del credito devono essere titolari di reddito d’impresa e devono avere effettuato interventi di bonifica amianto dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, indipendentemente dalla tipologia o natura giuridica e indifferentemente per regime contabile adottato o dimensione aziendale. Inoltre, il credito è relativo agli “interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il credito deve essere riferito a operazioni per rimozione e lo smaltimento di:
Le spese per consulenze professionali e perizie tecniche possono essere agevolate entro la misura del 10% della spesa sostenuta globalmente per il progetto di bonifica, nel limite massimo di euro 10.000 per singolo progetto.
Il Decreto, nel successivo art. 3, chiarisce inequivocabilmente che il credito d’imposta è:
Tutte le spese sono valutate secondo il principio di competenza ex art. 109, TUIR; il reale e specifico sostenimento delle stesse deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata da/dal:
Secondo l’art. 4 i soggetti interessati al riconoscimento del credito devono provvedere alla presentazione di una domanda tramite la piattaforma web www.minambiente.it: la domanda deve essere presentata al Ministero dell’Ambiente a partire dal 16 novembre 2016 ed non oltre il 31 marzo 2017. Il legale rappresentante ha l’obbligo di firmare la domanda, che a sua volta dovrà contenere le seguenti esatte informazioni:
Il Ministero dell’Ambiente verifica l’ammissibilità dei requisiti per accedere al credito, in base all’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento del limite di spesa pari ad euro 17 milioni; inoltre entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda comunica all’impresa l’importo di credito spettante o la negazione del diritto all’agevolazione.
Riassumendo, le procedure per il credito d’imposta bonifica amianto sono le seguenti: