Il Canone Rai è addebitato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, per un importo rateale di 10,00 euro mensili e per un totale annuo 2016 di euro 100,00. Ciò a fronte della normativa nota come Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015 art.1 commi da 152 a 164).
Tale normativa aveva fissato il 31 ottobre 2016 quale termine ultimo per provvedere al pagamento del Canone Rai, compresi i soggetti che avrebbero dovuto versare l’importo in forma volontaria, ovvero anche i contribuenti, possessori di apparecchio TV, che non abbiano provveduto al pagamento per motivi di natura varia a seguito di mancato addebito in bolletta: ad esempio per un errore dell’Agenzia delle Entrate, per intestazioni di utenze a terzi soggetti non rientranti nel nucleo famigliare, ecc. Per meglio comprendere, a titolo quindi esemplificativo e non esaustivo:
- Titolare di bolletta elettrica ma non componente del nucleo famigliare in cui si possiede la TV;
- Studenti fuori sede che abbiano in locazione un immobile la cui utenza elettrica sia intestata ad altro soggetto;
- Soggetti non possessori di apparecchio TV al momento dell’entrata in vigore della normativa, ma che hanno acquistato o possesso di una TV successivamente; in questo caso, entrando in possesso di apparecchio televisivo in un secondo momento e comunque non per l’intero anno 2016, l’utente dovrà provvedere al pagamento frazionato in proporzione ai reali mesi di possesso;
- Soggetti che incorso d’anno hanno disattivato una utenza elettrica o ne hanno attivato una ex-novo (versamento del solo residuo non addebitato in bolletta rispetto al totale di 100 euro).
- Abitanti delle Isole minori (Vulcano, Marettimo, Alicudi, Capraia, Favignana, Ustica, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Panarea, Pantelleria, Ponza Capri, Salina, Stromboli, Tremiti, Ventotene,) non collegati alla rete elettrica nazionale;
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 29/E del 21 giungo 2016 (Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016 ) chiarisce che “Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.”
Nelle tabelle seguenti sono indicati gli importi del canone, dell’IVA e della Tassa di Concessione Governativa per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e l’importo del canone per i nuovi abbonamenti (tabella 2) (*):
Le tabelle complete e accessorie sono consultabili qui.
Chi non è titolare di utenza elettrica addebitabile e ha un televisore deve pagare con modello F24. Coloro che devono rinnovare il canone tv tramite modello F24 possono, come detto sopra, farlo fino al 31 ottobre per un importo annuo di euro 100,00 o frazioni temporali di cui alle tabelle sopra. Il codice tributo da inserire nella sezione ERARIO è TVRI (esempi di compilazione: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx#AbbErede).
Per i soli contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 24/8/2016 o altri soggetti che vi avevano sede legale e/o operativa, il pagamento delle tasse, Canone Rai compreso, è slittato al 20 Dicembre 2016. I Comuni interessati ad oggi, salvo variazioni Ministeriali o della normativa (pertanto, prima del versamento è bene chiedere conferma al proprio consulente fiscale), risultano essere:
- MARCHE: Acquasanta Terme (AP) Arquata del Tronto (AP) Montefortino (FM) Montegallo (AP) Montemonaco (AP);
- ABRUZZO: Montereale (AQ) Capitignano (AQ) Campotosto (AQ) Valle Castellana (TE) Rocca Santa Maria (TE);
- LAZIO: Accumoli (RI) Amatrice (RI) Cittareale (RI);
- UMBRIA: Cascia (PG) Monteleone di Spoleto (PG) Norcia (PG) Preci (PG).
Riferimenti & Normativa: Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 29/E del 21 giungo 2016 http://www.abbonamenti.rai.it/doc/Circolare++N+29-E+DEL+21-6-2016+(2).pdf
Abbonamento Rai http://www.abbonamenti.rai.it