Dal 1 gennaio 2016, con Decreto 16 settembre 2016 (appresso abbreviato con “Decreto”), le spese sanitarie sostenute dai cittadini devono essere trasmesse telematicamente e le relative modalità sono indicate nel medesimo Decreto. Il decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014) allarga i professionisti coinvolti come segue:
Per gli ottici i dati da trasmettere sono sia le operazioni risultanti da fatture sia quelle documentate con “scontrino parlante“.
Il Decreto concede manifestata opposizione per le fatture datate dal 14/11/2016 (art. 4 c. 1-2) a patto che si annoti in fattura, e non su altra documentazione separata, apponendo una evidente dicitura, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: “Manifesta opposizione del cliente alla trasmissione dei dati al STS – D.M. 31/7/2015 e art. 7 D.lgs. 196/2003”. Il comma 2 dell’art. 4 specifica unicamente le “spese sanitarie”, presumendo che si possa escludere la manifestazione di opposizione per le spese veterinarie.
Le fatture possono comunque essere portate in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi da parte del cliente: si dovrà custodire, nei i termini previsti dalla legge, la fattura originale anche se riportante la manifesta opposizione.
Nel caso di rilascio di scontrino fiscale “parlante”, l’opposizione si manifesta omettendo sullo scontrino il codice fiscale e valutando, con il proprio consulente fiscale, l’opportunità di utilizzo dello scontrino in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi.
La registrazione al STS, così come previsto dall’art. 2 c. 4 del medesimo Decreto, prevede che i soggetti sopra indicati debbano effettuare la registrazione entro e non oltre il 31 ottobre al seguente link:
https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf
Lo stesso Decreto dichiara, art. 2 c. 4: “Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all’allegato disciplinare tecnico (Allegato A).”
Sarà necessario indicare il numero della tessera sanitaria, leggibile sul retro. Al termine della registrazione il professionista interessato riceverà il messaggio:
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze / Decreto 16 settembre 2016