L’associazione in partecipazione è un contratto di lavoro in cui un’impresa, detta associante, attribuisce un utile quale frutto del risultato d’esercizio a un altro soggetto esterno, detto associato. L’associante ha il diritto di gestire liberamente l’impresa, assumendo obbligazioni e acquistando diritti verso terzi: l’associato può monitorare l’operato dell’associante attraverso rendiconti e partecipa al rischio d’impresa in situazioni limitate per il suo apporto economico fornito (l’associato è considerato quale creditore, non socio).
Qualora il numero degli associati in partecipazione non sia superiore a tre, è possibile fare riferimento al contratto di associazione in partecipazione: qualora il limite degli associati sia superiore, automaticamente i dipendenti diventano a tempo indeterminato.
In base alla Riforma del Lavoro 2012 (L. 26 giugno 2012, n. 92, art. 1. Co. 28-30) sono esclusi i rapporti che prevedono una delle seguenti peculiarità:
Relativamente alle imposte sui redditi e all’IRAP:
Nel caso dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), se l’associato coinvolto è un soggetto passivo il tributo deve essere pagato sulla remunerazione. Per il coinvolgimento di beni immobili, imbarcazioni e natanti è necessaria la registrazione e l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale (entro 20 giorni dalla stipula del contratto): essa è proporzionale alla base imponibile del valore venale in comune commercio nel caso degli immobili, parametrata in base alla lunghezza nel caso di natanti e imbarcazioni. Per l’apporto di beni di altra natura o con il solo lavoro, è comunque necessaria la registrazione, per la quale si paga la somma fissa di 168,00 euro.
Gli associati che non sono iscritti ad albi professionali devono iscriversi alla Gestione separata Inps: l’associante è tenuto a trattenere la quota previdenziale da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento: la quota trattenuta è onere deducibile per l’associato e l’associante spetta l’ulteriore impegno di assicurare l’associato all’INAIL.
Qualora l’apporto dell’associato consiste in capitale misto, la remunerazione è considerata reddito di capitale ed è tassata come utili derivanti da partecipazioni in società soggette a IRES.
Per il calcolo dell’incidenza della tassazione, si deve tenere conto delle seguenti variabili:
Attenzione: Le somme agli associati sono deducibili se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o se registrato; nel contratto deve essere espressamente indicato l’apporto; inoltre gli associati non devono essere familiari dell’associante (art. 60 del D.P.R. 917/1986).
Qualora associati non esercitano abitualmente altre attività di lavoro autonomo, i loro compensi così percepiti non sono assoggettati a I.V.A.
IRAP: le remunerazioni per apporti di capitale oltre che misti non sono deducibili; al contrario le remunerazioni sono deducibili se l’associato è un imprenditore; nel caso di persona fisica o professionista, le remunerazioni non sono deducibili.
Fonte e maggiori approfondimenti: Riforma del Lavoro 2012 (L. 26 giugno 2012, n. 92, art. 1. Co. 28-30)