Scade il 30 settembre 2016, per gli iscritti alla Gestione Separata presso l’Inpgi, il termine per il versamento dei contributi dovuti utilizzando, a tale fine, il modello F24/Accise o recandosi presso uno sportello bancario per bonificare la somma eventualmente docuta. La scadenza, quindi, è rivolta ai giornalisti che hanno svolto attività giornalistica in forma autonoma durante il 2015 e che sono ora tenuti al versamento dei contributi per l’anno 2016.
I giornalisti con anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, godono della riduzione del 50% su tali contributi. L’anzianità deve essere calcolata alla data del 30 settembre 2016, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo sia nell’elenco dei professionisti, sia dei pubblicisti e nel registro dei praticanti. A titolo esemplificativo, godranno della riduzione del 50% sui contributi eventualmente da versare tutti coloro che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2011.
Nel caso di iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, l’aliquota da calcolare per gli importi dei contributi minimi non dovrà essere inferiore al 50% di quella ordinaria.
I giornalisti che alla data del 30 settembre 2016 risultino già pensionati, il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
Inoltre, i giornalisti che abbiano intrattenuto attività con inquadramento in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non sono tenuti al versamento: in tale caso gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente; l’interessato sarà però obbligato a comunicare all’INPGI le modalità di svolgimento della professione compilando il modulo disponibile all’indirizzo http://www.inpgi.it/?q=node/692.
Nel caso di giornalisti iscritti alla Gestione separata e che alla data del 30/09/2016 non hanno svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2016 presumono di non svolgerla, sono esentati dal versamento del contributo minimo: attenzione, in questo caso è necessario effettuare la comunicazione di cessata attività all’INPGI compilando e inviando il modulo disponibile al link http://www.inpgi.it/?q=node/473. In assenza di svolgimento di attività è comunque possibile eseguire il versamento dei contributi minimi e ottenere comunque la copertura contributiva per l’anno 2016.
E’ stata pubblicata dall’INPGI la Circolare n. 6 del 05.09.2016 illustrando:
- le istruzioni di versamento di quanto dovuto dagli iscritti alla Gestione Separata:
- le istruzioni di versamento nel caso di iscritti che siano amministratori locali.
Gli importi dovuti per l’anno 2016 sono riassunti come segue:
Per il pagamento dei contributi si dovrà utilizzare il Modello F24/Accise disponibile sul sito dell’INPGI o al seguente link dell’Agenzia delle Entrate:
Attenzione, è obbligatorio indicare nel Modello F24/Accise solo ed esclusivamente i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato. I codici da utilizzare sono i seguenti:
In alternativa, nel caso in cui non fosse possibile a mezzo modello F24/Accise, il giornalista potrà versare l’importo dovuto a mezzo bonifico bancario, utilizzando la seguente intestazione e coordinate bancarie:
INPGI, BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Agenzia 11 di Roma)
IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28
CAUSALE VERSAMENTO: “AC 2016 seguito dal numero di posizione A-NNNNN* ovvero dal proprio codice fiscale”
(* lettera A seguita da 5 cifre)
Attenzione: i contributi minimi pagati in ritardo (dal 01 ottobre 2016) dovranno essere maggiorati della sanzione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 7 del vigente regolamento della Gestione Separata.
I lavoratori non dipendenti e che rivestono la carica di amministratori locali, sono identificabili come segue:
- sindaci;
- presidenti di provincia,
- presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
- assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
- presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
- presidenti dei consigli provinciali,
- presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni,
- presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali,
In base al parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014 (parere n.15900/TU/086 del 9 aprile 2014) ed al fatto che il giornalista abbia o meno sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, si configurano i seguenti due casi qualora si ricopra la carica di Amministratore locale:
- il giornalista che non ha sospeso lo svolgimento dell’attività professionale deve provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell’INPGI;
- per il giornalista che ha sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla Gestione separata dell’INPGI è a carico dell’Amministrazione locale.
Le Amministrazioni locali interessate al caso, potranno effettuare il versamento entro il 30 settembre 2016 a mezzo bonifico bancario, utilizzando la seguente intestazione e coordinate bancarie:
INPGI, BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Agenzia 11 di Roma)
IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28
CAUSALE VERSAMENTO: “2016 – cognome e nome del giornalista – data di nascita – Dlgs 267/2000”
E’ consigliabile inviare copia della ricevuta di avvenuto bonifico al seguente numero di fax, includendo i dati del giornalista interessato: 06 – 8578264.
In alternativa al bonifico bancario, le Amministrazioni possono utilizzare il modello F24-EP disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
In questo modello i codici da utilizzare sono i seguenti:
E’ consigliabile inviare copia della ricevuta di avvenuto bonifico al seguente numero di fax dell’INPGI, includendo i dati del giornalista interessato: 06 – 8578264.
Attenzione: i giornalisti interessati sono comunque tenuti all’invio telematico della comunicazione reddituale all’INPGI entro il 31 luglio di ogni anno, ed al pagamento, nei termini previsti, delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito in periodi diversi da quelli oggetto di sospensione dell’attività.
L’INPGI resta comunque disponibile per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti mediante il suo sito internet http://www.inpgi.it ed i recapiti reperibili nella sezione “uffici e contatti”.