La sentenza n. 10794 del 25/05/2016 della Cassazione Civile, sezione V, ha affermato che l’ipoteca è da considerarsi quale azione orientata a alternativa procedura rispetto alla formale esecuzione forzata: ciò a seguito di ricorso iscritto al n. 24830/2010 R.G. proposto da EQUITALIA CERIT S.p.A. quale agente della riscossione per le Province di Firenze, Massa Carrara, Lucca, nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia, e Prato.
La Suprema Corte ha interpretato che l’art. 170 del Codice Civile non deve essere applicato all’iscrizione ipotecaria, sebbene il medesimo articolo stabilisca che tra gli ulteriori effetti del Fondo Patrimoniale ovvero sui ben ad essi destinati (e frutti relativi) “…per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” non è possibile compiere un’esecuzione.
Nel dettaglio la sentenza riassume lo svolgimento del processo come segue:
I motivi che hanno indotto la sentenza definitiva della Cassazione Civile, sono riconducibili al fatto che “l’art. 170 cod. civ. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari, come può essere l’iscrizione di ipoteca, misura solo propedeutica a una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.”
Tra i motivi di tale sentenza si rileva che “Sotto altro profilo sostiene che il concetto di “bisogni della famiglia” – cui la norma codicistica richiede siano correlati i debiti perchè possa procedersi a esecuzione sui beni del fondo – è da intendersi estensivamente alla 3 luce della interpretazione data dalla giurisprudenza e che, in particolare, il limite di impignorabilità da essa dettato non può essere opposto ai crediti di natura tributaria.”; inoltre “Sotto altro profilo ancora rileva che la norma richiamata, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia: prova nel caso di specie non offerta…”.
Viene in qualche modo stravolta la linea ad oggi osservata che riteneva l’iscrizione ipotecaria esattoriale una misura cautelare poiché propedeutica ad una probabile fase esecutiva.
Se l’ipoteca non è preordinata all’espropriazione, essa può essere iscritta anche su beni del fondo patrimoniale.
Concludendo, si ritiene legittima l’’iscrizione ipotecaria eseguita, ex art. 77 cit., su beni oggetto del fondo patrimoniale, in ragione del fatto che l’ipoteca esattoriale dev’essere intesa come “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.”: è legittima l’ipoteca iscritta da Equitalia sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari.