Sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito con circolare Protocollo n. 125604/2016 del 02 agosto 2016 quali siano le esatte modalità ed i validi criteri per ottenere il rimborso del canone Rai, tutt’oggi vige una distratta informazione dovuta al passaparola o opinione social infondata che potrebbe fare sorgere sanzioni verso gli utenti o contribuenti insolventi.
La citata circolare definisce e le modalità aggiornate di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.
Innanzitutto è stata disposta l’approvazione del modello di istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e delle relative istruzioni
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso
L’istanza di rimborso deve essere presentata per via telematica:
- direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- tramite gli intermediari abilitati, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui alla precedente lettera a)
È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica:
- di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso;
- di conservare l’originale dell’istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
- di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell’istanza di rimborso.
I suddetti documenti sono conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso.
L’applicazione web è resa disponibile a partire dal 15 settembre 2016.
In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r da indirizzare al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale 1 di Torino
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV
Casella Postale 22 – 10121 Torino.
L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente alla copia dell’istanza di rimborso inviata, deve essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Sono valide anche le istanze di rimborso presentate con quest’ultima modalità, non telematica, anche se spedite anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Reperibilità del modello
Il modello autorizzato dall’Agenzia delle Entrate è disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it.
Non è autorizzato l’uso di modelli alternativi a quelli disponibili nei medesimi siti internet.
Ad oggi forniamo i seguenti link per utilizzare il modello disponibile e relative istruzioni di compilazione (è bene controllare in futuro eventuali variazioni o aggiornamenti eventualmente pubblicati dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it):
- Modello con informativa sul trattamento dei dati personali – pdf
- Istruzioni (Le istruzioni sono state modificate il 3 agosto) – pdf
- Aggiornamento delle istruzioni relative alla richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato – pdf
Motivazioni dell’istanza di rimborso
Nell’istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1 da indicare nel modello;
b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2 da indicare nel modello;
c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito – codice motivo 3 da indicare nel modello;
d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4 da indicare nel modello;
e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica – codice motivo 5 da indicare nel modello;
f) altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6 da indicare nel modello.
Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui alla precedente lettera d), l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1, lettera c), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 e successive modifiche.
Esecuzione dei rimborsi
La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate (secondo quanto disposto dall’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94).
Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, esso sarà disposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.