Con la risoluzione n. 72/E/2016 del 02/09/2016 con oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali” l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tipologia di trattamento fiscale per acquisto e vendita di monete virtuali e Bitcoin.
L’Agenzia delle Entrate afferma che “Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai Bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14”. Per i giudici europei “tali operazioni rientrano tra le operazioni ‘relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio’ di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE”, pertanto si ritiene che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con Bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap.
In ossequio a quanto affermato dai giudici europei, è ritienuto che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con Bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap. In particolare, ai fini del trattamento Iva, si fa presente che il caso analizzato dai giudici europei (simile a quello descritto nell’istanza in esame), riguarda un soggetto che svolge l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (Bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”. Il compenso per tale attività è determinato in misura pari al margine che scaturisce dalla differenza (ipotizzando il caso di vendita di Bitcoin da parte dell’operatore), da un lato, tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare una unità di moneta virtuale e, dall’altro, la miglior quotazione del Bitcoin stesso disponibile sul mercato.
La Corte, al riguardo, stabilisce:
Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i Bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. L’azienda, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.
Riassumendo:
Per le persone fisiche, soggetti non esercitanti attività d’impresa, che detengono i Bitcoin, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili: è assente la finalità speculativa, quindi sono esclusi dagli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti, oltre acquisire (in sede di verifiche fiscali), le liste della clientela per i controlli del caso.