La Riforma della Scuola (Legge n. 107/2015) ha modificato la possibilità di detrazioni, per la frequenza degli istituti scolastici e in particolare, ed in particolare l’art. 15 c.1 del TUIR come segue:
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito ulteriori chiarimenti con la Risoluzione 4.8.2016, n. 68/E in merito ai servizi scolastici integrativi come, ad esempio, il pre-post scuola, il pasto ed il trasporto scolastico.
SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA
La detrazione IRPEF del 19% prevista nella lett. e-bis) spetta per le spese sostenute per la frequenza della scuola materna, elementare, media e superiore ed entro il tetto massimo di 400 euro per alunno/studente: ne deriva che la detrazione massima consentita, dal 01/01/2015, è di euro 76,00 (il 19% di 400 euro).
La circolare del 02/03/2016 n. 3/E chiarisce quali siano le spese di frequenza, ovvero le “tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera ebis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.
La Circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate ha anche specificato che le spese, relativamente q quelle sostenute per la mensa scolastica, sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola.
L’amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies)” per le quali spetta la detrazione del 19%, senza limite massimo.
SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
Nella Risoluzione n. 68/E l’Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione di cui alla predetta lett. ebis), sempre nel limeite di 400 euro, anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi seguenti:
SERVIZIO SCUOLABUS
La detrazione, in questo caso, non spetta relativamente alle spese per il servizio di trasporto scolastico; l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”.
Riferimenti normativi: Circolari 2.3.2016, n. 3/E Art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR Risoluzione AE 4.8.2016, n. 68/E