(Rif. Circolare INPS n. 99 del 13.06.2016)
Il D.M.L. del 24.02.2016 fa fornito all’INPS i finanziamenti per la copertura degli incentivi sulle assunzioni di lavoratori disabili. In riferimento alla legge n. 68/99, art. 13, , riformata dal D.Lgs. n. 151/2015, sono previsti incentivi contributivi per l’assunzione di lavoratori disabili, anche se estranei alle ipotesi si assunzioni obbligatorie (come di seguito esposto). L’INPS ha fornito chiarimenti con la circolare n.99 del 13.06.2016, e in particolare ha pubblicato le modalità di presentazione della domanda.
Per accedere al beneficio, l’istanza deve essere trasmessa all’INPS solo in via telematica: entro cinque giorni dal ricevimento, l’Istituto comunica l’eventuale disponibilità delle risorse ed assegna un limite temporale per procedere all’assunzione del lavoratore. Le domande possono essere inviate anche con riferimento alle assunzioni già effettuate dal 01.01.2016.
L’inoltro della domanda preliminare di ammissione all’incentivo deve contenere le seguenti indispensabili informazioni:
- Dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- Tipologia di disabilità;
- Tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- Importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.
I datori di lavoro che assumono lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo, di misura variabile, utilizzabile in sede di compensazione dei contributi ed in base alla categoria del lavoratore assunto.
Possono accedere all’agevolazione:
- Datori di lavoro privati, a prescindere che siano soggetti o meno all’obbligo di assunzione stipulanti convenzione con il servizio per l’impiego;
- Cooperative sociali e i consorzi istituiti in base alla legge n. 381/1991;
- Organizzazioni di volontariato;
- Enti Pubblici Economici (EPE).
Gli incentivi sono applicabili non solo alle trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato, ma anche ai rapporti:
CONDIZIONI PREVISTE DALL’ORDINAMENTO (PER TUTTI I SETTORI)
- L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
- Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
- L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve assolutamente stipulare il contratto di assunzione o trasformazione.
Entro 14 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione a suo favore.
Gli esiti della domanda di agevolazione potrebbero essere i seguenti (stato/esito istanze di prenotazione e di conferma sono visibili all’interno dell’applicazione “DiResCo”.):
APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps.
ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi.
RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
RIFIUTATA -DEFINITIVA: Dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”.
SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato.
ANNULLATA: Istanza annullata dall’interessato o dalla Sede competente.
CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.
L’incentivo verrà fruito in quote mensili dal datore di lavoro con conguaglio nelle denunce contributive.
Attenzione: “l’agevolazione è cumulabile, laddove sussistano i presupposti legittimanti (nel limite del 100% dei costi salariali) con l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012”.