I privati, soggetti che non svolgono attività di impresa, possono godere di alcune agevolazioni sull’acquisto della “prima casa non di lusso” e/o un suo accessorio, purchè acquistata da vendita giudiziaria di esproprio d’immobile a seguito di fallimento o simili. Ciò in virtù della legge 8 aprile 2016, n. 49, portante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.04.2016, in vigore dal 15.04.2016).
La disposizione di legge ha effetti temporali limitati all’anno 2016; il comma 3 dell’art.16 prevede che: “Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2016“.
Inoltre sempre l’art.16, al comma 1 pone il seguente limite e imposta di registro: “…Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni”.
L’agevolazione consiste nella sostituzione del 2% di imposta di registro del valore catastale e vincoli minimi con una imposta di registro fissa e ipotecaria e catastale di euro 600,00. Prima dell’entrata in vigore e fino al 14/04/2016 l’acquisto di immobili “prima casa non di lusso” era assogettato proporzionalmente sulla base del prezzo-valore o di aggiudicazione.
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.M.G.in data 15 ottobre 2015, n. 227 “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, all’art. 2 comma 7 si chiarisce che “Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”; inoltre il medesimo art. 2 “Criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata immobiliare”, al comma 1 meglio stabilisce i compensi del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili, sulla base dei seguenti criteri:
Altri costi a carico dell’aggiudicatario riguardano:
- Bollo di euro 16,00 da applicare sulla domanda di partecipazione all’asta;
- Imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa di euro 600 (che corrispondono ad euro 200 per ciascuna delle tre imposte;
- Valori Bollati pari a euro 13,48, per la trascrizione del decreto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- 50% del compenso spettante al delegato alla vendita per la fase del trasferimento.
Non è necessaria la presenza o assistenza del Notaio (decreto di trasferimento firmato direttamente da Giudice), non sono previste provvigioni o commissione sulla vendita del Tribunale.
Alcuni esempi:
Riferimenti normativi e Fonti:
Decreto Legge del 14 febbraio 2016, n. 18
Decreto del Ministero della Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227