L’Agenzia delle Entrate, in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore, ha fornito risposte alla stampa di settore: in data 08/04/2016 è stata pubblicato la Circolare n. 12/E, in cui vengono raccolte le domande e relative risposte fornite. Le tematiche si riferiscono a:
- Regime contribuenti minimi
- Bonus “casa” e ristrutturazioni edilizie
- Certificazione unica
- Leasing abitativo
- Maxiammortamenti
- Detrazioni irpef
- Nuova disciplina del patent box
- Piccola proprietà contadina
- Dichiarazione precompilata
- Riforma del contenzioso e della riscossione.
Per l’agevolazione “Prima Casa” è chiarito che il credito di imposta, per l’eventuale riacquisto della prima casa, è a carico del contribuente nel caso in cui egli provveda all’acquisto della nuova unità immobiliare sebbene il possesso della precedente non sia trasferito ad altro soggetto (vendita ancora non avvenuta della prima casa perposseduta).
Nel dettaglio, per gli accordi di “riduzione del canone di locazione” è stato posto il seguente quesito al quale è seguita la risposta sotto:
Domanda L’art. 19 del d.l. n. 133 del 2004 prevede che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. È giusto ritenere che l’esenzione vale anche nel caso di atti che prevedono una riduzione per un certo periodo di tempo, ad esempio per un anno?
Nel caso in cui la registrazione dell’accordo preveda la riduzione del canone per l’intera durata del contratto è giusto ritenere esente anche la registrazione di un eventuale nuovo accordo con il quale, in un momento successivo, si riporta il canone al livello originariamente pattuito?
Risposta L’art. 19, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che la registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall’imposta di registro e di bollo. A parere della scrivente, tale agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno). Il beneficio non spetta, invece, nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione ‘esclusivamente’ per l’accordo di riduzione.
Spesso si male interpretano le possibilità e modalità per una “Rateazione e sanzioni rimborsabili”:
Domanda Il D.lgs. n. 159/2015 nulla ha detto sul tema, ma dovrebbe essere naturale che, per effetto della riammissione al beneficio della rateazione, venga meno la sanzione del 60%. Il debitore, però, deve poter chiedere a rimborso o, in alternativa, compensare quanto pagato per effetto della applicazione della sanzione del 60%, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti. Si chiede conferma di tale indicazione.
Risposta L’art. 1, comma 134, della legge di stabilità 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l’originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, si ritiene che venga meno la ratio della sanzione del 60% ovviamente con riguardo alle sole imposte dirette. Ne consegue che, qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all’Agente della riscossione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze.
Per la “Rateazione per avvisi bonari”:
Domanda E’ possibile ottenere un piano rateizzato con rate decrescenti e/o crescenti per gli avvisi bonari (articolo 3-bis, D.lgs. n.462/1997)?
Risposta L’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, nel riformulare l’art. 3-bis del D.lgs. n. 462/1997, ha eliminato il comma 6-bis della precedente versione che prevedeva che le rate potessero essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.
Pertanto, le somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi individuate nell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 159/2015, possono essere dilazionate esclusivamente con rate trimestrali di pari importo.
Altro quesito è stato posto sul tema della “detrazione IRPEF per gli studenti fuori sede”:
Domanda Qual è il massimale su cui calcolare la detrazione per studenti fuori sede, nel caso di un figlio a carico dei genitori (al 50 per cento per ciascuno) con una spesa per canoni di locazione superiore a 2.633 euro annui? Prendiamo il caso di uno studente con un canone annuo di 4.200 euro: è giusto ritenere che il limite massimo valga per ognuno dei due genitori (che quindi detraggono entrambi il 19 per cento di 2.100 euro) oppure va considerato complessivamente (e quindi ogni genitore detrae il 19 per cento di 1.316,50 euro)? La circolare 20/E del 2011 ha esaminato il caso dei due figli a carico al 50 per cento dei genitori, entrambi con contratti detraibili, affermando che “tale importo (2.633 euro, ndr) costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio”. L’espressione “anche” induce a ritenere che lo stesso principio valga anche quando ci si riferisce a un figlio solo.
Risposta La circolare n. 34/E del 2008 – nel richiamare la circolare n. 11/E del 2007 che, in merito alle le modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazione di cui all’art. 15, comma 2, del TUIR, ha confermato le indicazioni generali già fornite nei precedenti documenti di prassi e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione – ha precisato che, quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro. La circolare n. 20/E del 2011 ha ribadito tale assunto precisando che l’importo di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. L’ipotesi ivi delineata, tuttavia, era quella di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori. A tali condizioni ciascun genitore avrebbe potuto beneficiare della detrazione del 19 per cento sull’importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.
Nel caso ora prospettato, invece, si conferma che la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Diversamente, infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita a ciascun genitore una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito dall’art. 15 medesimo.
Per maggiori approfondimenti e lettura integrale della circolare, cliccare il seguente link: Circolare n. 12/E