(Decreto Direttoriale n. 385 del 24.11.2015, Decreto Direttoriale n. 16 del 03.02.2016 e Circolare INPS n. 32 del 16.02.2016)
Gli incentivi possono essere applicati per giovani con età tra i 16 e 29 anni assunti e registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”: il datore di lavoro deve essere necessariamente privato. I giovani interessati devono:
- avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, se minorenni;
- non essere né occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
Fondamentale le registrazione del giovane lavoratore al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”; la procedura di adesione prevede:
- Registrazione mediante modulo di adesione (reperibile all’indirizzo www.garanziagiovani.gov.it o nei portali delle Regioni interessate) e invio esclusivamente per via telematica;
- Successivamente un centro per l’impiego o altro soggetto accreditato contatta il giovane aspirante lavoratore per concordare, con colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
- A seguito di colloquio individuale e delle informazioni fornite, il centro per l’impiego o il soggetto accreditato attribuiscono al giovane un indice (“classe di profilazione”), che stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di una occupazione;
- Successivamente, il giovane viene “preso in carico”;
- La registrazione del giovane al Programma e tutte le informazioni fornite, oltre la classe di profilazione attribuita, vengono automaticamente trascritte informaticamente in una scheda allegata alla Scheda anagrafico-professionale del lavoratore (così come da D. L.vo 181/2000 e successive modifiche e/o integrazioni).
Sono ammesse le assunzioni agevolate:
- In via ordinaria: assunzioni effettuate dal 01.05.2014
- Per la regione Campania: assunzioni effettuate dal 13.10.2015
e riferibili ai seguenti casi di assunzione:
- a tempo indeterminato, anche a scopo somministrazione;
- assunzioni a termine con durata iniziale pari a 6 mesi oppure di durata iniziale inferiore e successivamente prorogati fino a raggiungimento di tale soglia, anche a scopo somministrazione.
Qualora l’assunzione a tempo parziale coincida con le precedenti ipotesi, essa è incentivabile unicamente se l’orario di lavoro raggiunge almeno il 60% del normale orario lavorativo, conglobando a questa precisazione anche il socio lavoratore di una cooperativa se assunto con regolare contratto di lavoro subordinato:
Sono escluse le seguenti ipotesi di:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di alta formazione e ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratto di lavoro accessorio;
- contratto di apprendistato per alta formazione e ricerca;
Le assunzioni agevolate sono però vincolate ai fondi regionali/provinciali, oltre i limiti previsti dal decreto. Si deve tenere conto della sede del datore di lavoro:
Per quanto riguarda l’importo dell’incentivo, potrebbe variare nel caso in cui sia incorso un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani (decreto 16/2016); pertanto, invia generale (esclusa stabilizzazione del tirocinio):
Attenzione però, poiché con il decreto 16/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, per le assunzioni operate a decorrere dal 01.03.2016 al 31.12.2016, un nuovo incentivo sulla stabilizzazione dei tirocinanti: può essere concesso al datore di lavoro un incentivo pari al doppio di quello ordinariamente riconosciuto (stabilizzazione del tirocinio):
Nel caso di rinnovo o proroga (DM 23.01.2015, art. 5 c. 4) secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4 dell’articolo 5, in caso di:
- rinnovo non è riconosciuto alcun beneficio;
- proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi;
- proroga, qualora la durata complessiva del rapporto sia almeno pari a 12 mesi il datore di lavoro può richiedere l’ulteriore beneficio spettante rispetto a quello già fruito.
Eliminata l’incumulabilità del beneficio, ora “l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione […] aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali”.
Inoltre, il cumulo dovrebbe essere riconosciuto anche per l’anno 2016, considerato che:
- la disposizione agevolativa è vista come la continuità della precedente;
- lo sgravio contributivo è vietato per il cumulo esclusivamente in riferimento alle agevolazioni che prevedono esenzioni totali-parziali o riduzioni di aliquote.
Nei casi De Minims, il limite degli aiuti può essere derogato nel caso in cui sussistano specifiche condizioni. In materia l’INPS ha chiarisce:
Per ulteriori approfondimenti o aggiornamenti maggiormente esaustivi, i riferimenti normativi ad oggi sono:
Decreto Direttoriale n. 385 del 24.11.2015
Circolare n. 32 del 16.02.2016 (chiarimenti da parte dell’INPS)
Decreto n. 16 del 03.02.2016