Con la Finanziaria 2015 sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso, desumibili dal comma 637:
- limiti temporali entro i quali effettuare la regolarizzazione;
- riduzioni applicabili a sanzioni di tipo “ordinario”;
- ampliamento dei motivi di alcune cause ostative.
Il ricorso al ravvedimento operoso è consentito anche nel caso in cui, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, siano state già praticate ispezioni e verifiche da parte degli organi competenti; al contrario, non sarà consentito il ricorso al ravvedimento operoso nel caso di avvenuta notifica di atti di liquidazione e accertamento, nonché a seguito di avvenuto ricevimento di atti per natura impositiva, compresi avvisi bonari o di recupero di imposta, ecc. così come meglio previsto agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72
L’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso e/o insufficiente versamento di imposte, ovvero:
Il comma 7 del’art. 13 precisa che le sanzioni previste per l’omesso e/o insufficiente versamento non si applicano qualora il pagamento sia stato eseguito tempestivamente ad un Ufficio e/o Concessionario diverso da quello competente.
E’ bene definito anche il raggio di azione nel caso distinto tra omesso/errato versamento di imposte dovute a causa di erroneo uso del credito; v’è una differenziazione tra uso di un “non spettante” e credito “inesistente:
- “non spettante” è il credito, esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità prescritte (ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a € 5.000 / € 15.000);
- “inesistente” il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO E/O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DAL 01.01.2016
Le sanzioni ridotte e applicabili per regolarizzare, con il ravvedimento operoso, un mancato e/o insufficiente versamento di imposte (IRPEF / IRES / IRAP / IVA) sono:
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il perfezionamento del ravvedimento non ha subito modifiche; si dovrà versare:
- l’imposta dovuta (ossia, rimuovere la violazione);
- la sanzione in misura ridotta. Qualora il “tardivo” versamento dell’imposta non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento dell’imposta;
- gli interessi di mora sono dovuti come segue:
Il versamento va effettuato a mezzo mod. F24 indicando separatamente imposta, sanzione ridotta e interessi, contraddistinti dai codici tributo: