La nuova disciplina per il pagamento del canone RAI prevede l’addebito nella bolletta della fornitura di energia elettrica. Le modifiche sono apportate dalla Legge di Stabilità, imponendo il pagamento mediante 10 rate, da gennaio a ottobre (solo nel 2016 il primo addebito avverrà a partire da luglio). La necessità di addebito nelle bolletta elettrica nasce dall’alto tasso di evasione del canone Rai, stimando che circa il 30% dei contribuenti non lo versa.
La riforma presume che tutti gli utenti intestatari di allacciamenti di energia elettrica siano possessori di apparecchio televisivo, prevedendo sanzioni per i morosi sebbene sia consentita la richiesta di esenzione per motivi stabiliti dalla normativa. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’importo in bolletta riferito al canone RAI: “…è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali”; inoltre è prevista, dal 2016, la riduzione dell’importo del canone RAI da 113,50 euro a 100,00 euro.
Nel caso di seconda casa, v’è l’esonero dall’ulteriore pagamento poiché il canone è dovuto una sola volta: la voce in bolletta dovrà essere separata e bene evidenziata rispetto le altre voci.
L’addebito avverrà rispettando le usuali condizioni di pagamento della bolletta, ovvero nel caso di domiciliazione bancaria, si intende autorizzato il pagamento del canone Rai con la stessa modalità: sarà cura dell’Agenzia delle Entrate di comunicare ai gestori di energia elettrica l’elenco aggiornato dei cittadini che hanno diritto all’esenzione, al fine di erroneo addebito.
La richiesta di eventuale esenzione dal canone Rai deve essere fatta entro il 31 luglio di ciascun anno (è sufficiente fare richiesta, se accettata, una sola volta). Possono essere esonerati:
- gli ultra 75enni e un limite reddituale di euro 6.713,98, ovvero 516,46 euro per tredici mensilità (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007): in presenza di coniuge, la soglia di reddito massima non deve essere stata superata complessivamente nell’anno precedente alla richiesta di esenzione;
- Qualora il canone sia già stato versato dall’altro coniuge;
- immobile privo di apparecchio televisivo;
- casa concessa in locazione con esclusiva disponibilità del televisore degli inquilini sebbene l’utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile;
- seconda casa, il canone RAI sarà addebitato solo sulla bolletta elettrica dell’abitazione principale adibita a residenza del nucleo familiare.
La domanda di esenzione deve essere presentata dall’interessato una sola volta, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o inviata a mezzo raccomandata a/r (plico senza busta) all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.a.t. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino, ricordando di allegare un documento di identità valido e non scaduto. Per qualsiasi delucidazione, oltre la disponibilità di contattare il call center al numero 848.800.444, è possibile recarsi personalmente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza nel territorio (www.agenziaentrate.gov.it).
La Legge di Stabilità prevede anche l’esclusione a seguito di denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando l’apparecchio televisivo per non usufruire del servizio in quanto impossibilitati e inabilitati alla visione di contenuti televisivi. Il fac-simile del modello di autocertificazione è il seguente:
In caso di insolvenza del canone Rai (parziale pagamento della bolletta), sebbene l’atto sia parificato ad evasione fiscale, non potrà essere interrotta la fornitura del servizio elettrico: vi sarà un accertamento dell’Agenzia delle Entrate con eventuale verifica da parte della Guardia di Finanza. La sanzione prevista è pari fino a cinque volte il canone stesso e, in caso di ulteriore inadempimento, l’importo viene iscritto a ruolo con riscossione affidata ad Equitalia che potrà avvalersi di strumenti tra i quali il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente o fermo auto.
Sarà onere dei gestori di energia elettrica di versare allo Stato gli importi riscossi entro il giorno 20 del mese successivo: sebbene il canone sia rateizzato in 10 rate, il saldo dell’importo dovuto annuo, dovrà avvenire comunque entro e non oltre il giorno 20 dicembre di ciascun anno di riferimento.