Lo scorso 5 agosto il D.Lgs. n. 127 ha aggiornato e introdotto novità in materia di Fatturazione Elettronica, prevedendo incentivi all’utilizzo anche a soggetti passivi non appartenenti alla Pubblica Amministrazione (di cui all’art.1 e 2, comma 2, L. 31/12/1996 n. 196) e soggetti autonomi (art. 1, comma 209, L. 24/12/2007),
n.244), prevedendo incentivi all’uso e trasmissione telematica delle fatture o dei dati in essa contenuti nonché dei corrispettivi.
Dal 1 luglio 2016 sarà disponibile gratuitamente, a cura dell’Agenzia delle Entrate nei casi previsti dalla normativa, un servizio per generare, trasmettete e conservare le fatture elettroniche (conservazione sostitutiva); ciò al fine di agevolare le piccole e medie imprese attraverso l’uso di sistemi “open source” ed a titolo gratuito, a seguito anche della collaborazione tra l’Agenzia e le Associazioni di categoria e Unioncamere.
Dal 1 gennaio 2017 saranno messe a disposizione del contribuente, sempre gratuitamente, tutte le informazioni acquisite ai fini Iva e potranno essere verificate on-line, in tempo reale, attraverso il Sistema di Interscambio. A decorrere da questa data è possibile optare per la trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati delle fatture emesse e ricevute oltre eventuali variazioni, offrendo così un servizio maggiormente elastico.
L’effetto dell’opzione si intende dall’inizio dell’anno solare in cui si è esercitata, fino alla fine del quarto anno solare successivo ed è tacitamente rinnovata ogni cinque anni.
In caso di omissione, trasmissione incompleta dei dati o contenuto inesatto sono previste sanzioni amministrative da 258 euro a 2.065 euro, oltre le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività).
Dal 1 gennaio 2017 è anche prevista l’opzione, per i commercianti al minuto con locali aperti al pubblico, spacci interni, distributori automatici, ambulanti, a domicilio e per corrispondenza ovvero sarà consentito memorizzare e trasmettere telematicamente ai dati all’Agenzia delle Entrate; ciò potrebbe comportare, per ovvi motivi tecnologico-strumentali, l’adeguamento dei registratori di cassa ad adeguata strumentazione hardware e software accessoria. Sono compresi i dati relativi a pagamenti effettuati con carte di debito e credito, corrispettivi giornalieri e quelli previsti dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.
L’opzione alla trasmissione telematica dei dati prevede molti incentivi, riducendo tempi tecnici e verifiche in sede da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- esonero comunicazione dello spesometro e black list, dei dati contenuti nei contratti con società di leasing o locazione e noleggio;
- esonero dalla presentazione della comunicazione acquisti effettuati presso San Marino e assolvimento dell’Iva con autofattura, oltre esonero degli elenchi riepilogativi Intrastat per acquisti di beni e prestazioni intracomunitari (art. 50, co. 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);
- riduzione ad un anno dei termini di decadenza a norma degli artt. 57, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti;
- rimborsi iva prioritari ed entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.
- riduzione dei termini di accertamento;
- esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti per alcuni casi riferiti ai cosiddetti contribuenti “minori”.
Novità: dal 21 settembre 2015 (D.M. n. 55/2013) è prevista la possibilità d’uso della Fatturazione Elettronica anche le aziende fotovoltaiche: emissione delle cosiddette “Fatture Energy” nei confronti della Pubblica Amministrazione, mediante i portali del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.; i regimi coinvolti sono ad oggi i seguenti:
- certificati verdi e tariffa omnicomprensiva (D.M. 18 dicembre 2008);
- ritiro dedicato previsto dalla delibera dell’aeegsi n. 280/07;
- certificati Bianchi da CAR (D.M. 5 settembre 2012);
- tariffa fissa omnicomprensiva (D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012).