Lo Statuto di una A.S.D. esprime chiaramente nello Statuto il non perseguimento dello scopo lucrativo. Al pari di qualsiasi attività, nel territorio dello Stato Italiano, “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (Costituzione Italiana, art. 53).
Affinchè il concorso alle spese pubbliche sia correttamente ed equamente corrisposto, sono previsti controlli anche verso le associazioni, al fine anche di rilevare il rispetto della legislazione in materia associativa, scopo compreso, e che non sussistano condizioni di lucro provenienti da eventuali attività configurabili n commerciali e quindi lucrative. Qualora una associazioni persegua finalità anche commerciali, il rispetto della normativa e contribuzione varia: per questo i controlli degli organi competenti sono garanzia di prevenzione contro la frode e l’evasione fiscale.
Oltre la verifica di effettiva attività non lucrativa e contrasto alle frodi, le verifiche hanno lo scopo di verificare i requisiti delle A.S.D. per eventuali agevolazioni di categoria, oltre tutelare altre categorie da eventuali forme di sleale concorrenza. Le ispezioni vengono svolte per mano di tre organi: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori).
Le ispezioni o attività di controllo sono riassumibili in due modalità: azioni di controllo esterne e azioni di controllo interne.
Le azioni di controllo esterne (all’ente verificatore) sono espletate presso la sede della A.S.D. e vede la conclusione con la redazione e consegna del cosiddetto P.V.C. (Processo Verbale Constatazione) in cui sono descritte le attività di ispezione svolte e i risultati di essa. Qualora il verbale riporti azioni impositive nei confronti del contribuente, quest’ultimo potrà:
- presentare memorie difensive entro 60 gg. dalla data di consegna del P.V.C. (Statuto del Contribuente, art. 12 comma 7);
- procedere con il ravvedimento operoso per sanare gli atti impositivi del Verbale;
- presentare istanza per una eventuale definizione (D.Lgs 218/1997, art. 6 comma 1: “Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo’ chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.”);
- presentare istanza di adesione interale entro 30 gg. (sono fino al 31/12/2015) per ottenere la sanzione ridotta a 1/6;
- attendere la notifica dell’accertamento, senza opporre eccezioni.
Le azioni di controllo interne (all’ente verificatore) sono ispezioni che non richiedono la presenza presso fisica di ispettori presso la A.S.D. soggetta a controllo di verifica, poiché i controlli sono condotti direttamente per mezzo di:
- questionari per chiedere direttamente al contribuente informazioni aggiuntive o di interesse dell’Ente accertatore; altri questionari possono essere inviati a Enti Pubblici o privati per verificare i rapporti intercorsi con l’A.S.D. oggetto di ispezione;
- indagini finanziarie attraverso estratti di conto corrente confrontati con i dati contabili della A.S.D.;
- contraddittorio per consentire al contribuente di fornire ulteriori delucidazioni di persona e consegnare eventuale altra documentazione ad egli richiesta;
Indipendentemente dalla tipologia di intervento ispettivo, le azioni di controllo (interne o esterne) si concludono con:
- avviso di accertamento, contenente le pretese tributarie dell’Ente ispettivo che ha concluso l’accertamento;
- archiviazione.
In assenza di opposizione da parte del contribuente, le sanzioni iscritte a ruolo saranno commisurate al 100%.
Documento consultabile per approfondimenti: