Il cosiddetto lavoro accessorio è costituito dall’insieme delle prestazioni lavorative di varia natura, comunque non riconducibili alle tipologie definite dal contratto di subordinazione o rientranti nella tipologia del lavoro autonomo. Per tale tipologia di lavoro, si rende necessario uno strumento di pagamento tracciato e sicuro: il Voucher (buono orario con valore economico prefissato).
E’ fatto divieto al ricorso del Voucher per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il Voucher vuole essere uno strumento di contrasto della irregolarità lavorativa e di tutela del lavoratore, ponendo però limiti economici annui e complessivi: il D.L. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 -Supplemento ordinario n. 34) interviene in tale senso e abroga e sostituisce gli artt. 70 e 73 del d.lgs. 276/2003 ampliando l’applicazione a tutti i settori produttivi (ponendo limiti nel settore agricolo).
L’INPS, a seguito della introduzione di alcune novità, ha emanato la circolare n. 149 del 12 agosto 2015 per chiarire aspetti relativi al limite economico, modalità di acquisto del Voucher e relativa misura, oltre la modalità di comunicazione telematica.
Il D.L. n. 81/2015 amplia l’ambito applicativo e indica esattamente il limite complessivo degli importi percepibili dal singolo prestatore d’opera, indipendentemente dal numero di committenti nell’arco dell’anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre) e ponendo l’attenzione sui committenti:
- Innalzato il limite dell’importo da 5.000,00 euro a 7.000,00 euro al netto di trattenute previdenziali, assicurative e del rimborso spese destinato al concessionario del servizio (rivalutazione pari a 5.060,00 euro netti ovvero 6.746,00 euro lordi per il 2015); escluso l’anno 2015, l’importo lordo è pari a 9.211,00 euro. Il limite di 7.000,00 euro è valido anche nel caso di committente pubblico, nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità in vigore.
- Invariato il limite annuo di 2.000,00 euro acquistabili da committenti rientranti nella tipologia di imprenditori o professionisti.
- Il limite complessivo annuo per soggetti che invece possono percepire prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito e pari a 3.000,00 euro.
- Il limite di 7.000,00 euro, riferito al settore agricolo, è consentito nei casi di attività:
- Stagionali per percipienti pensionati o giovani con età inferiore a 25 anni e regolarmente iscritti a un ciclo di studi senza distinzione di ordine e grado;
- A favore di “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro”.
Riassumiamo con una tabella aggiornata ai nuovi limiti, anche per singolo committente, a seguito del Job Acts:
LAVORO ACCESSORIO |
LIMITE NETTO |
LIMITE LORDO |
Limite massimo per lavoratore all’anno |
7.000,00 |
9.211.00 |
Limite massimo percepito dal lavoratore per ogni singolo committente |
2.020,00 |
2.693,00 |
Ad oggi il valore nominale di ciascun Voucher è pari a 10,00 euro lordi, comprensivi di tutela previdenziale (gestione separata INPS) e assistenziale (premi INAIL), e corrispondenti al lavoro di 60 minuti. Il lavoratore, quindi, percepirà un importo netto pari a 7,50 euro, poichè la suddivisione dei 10,00 euro prevede:
- 13,00% di contribuzione a favore dell’INPS (gestione separata INPS);
- 7,00% di quota pro INAIL (assicurazione contro infortuni sul lavoro);
- 5,00% di compenso per il concessionario pro gestione del servizio (a favore quindi dell’INPS)
Come e dove acquistare il Voucher? Le modalità variano se il committente è un soggetto privato o impresa e professionista. Seguendo le direttive del D.L. n. 81/2015, l’acquisto è consentito:
- Imprenditori o professionisti: acquisto tramite modalità telematica INPS, tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT, Banking Intesa Sanpaolo o Banche Popolari autorizzate;
- Soggetti privati: acquisto presso uffici postali nazionali, tramite modalità telematica INPS, tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT, Banking Intesa Sanpaolo o Banche Popolari autorizzate.