La Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è regolata dall’art. 49 D.L. n. 231 del 21/11/2007: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”.
Tale divieto non è operante qualora le operazioni economiche poste in atto rientrino in attività di commercio al dettaglio e assimilate, operazioni e servizi di agenzie di viaggio e turismo se tali operazioni sono riferite a persone fisiche con cittadinanza non italiana ovvero con cittadinanza extra europea e residenti fuori dal territorio dello stato. Ciò in riferimento a quanto previsto dal decreto sulle semplificazioni fiscali all’art. 3, co. 1- 2-bis (D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44), secondo il quale “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano nè cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Consegue che i turisti stranieri, in base alla deroga appena citata, possono effettuare acquisti in contati per importi tra i 1.000 e 15.000 euro per beni e prestazioni di servizi legati al turismo se effettuati da persone fisiche con cittadinanza extra Ue (diversa dallo spazio economico Ue) e effettuati presso esercizi commerciali al minuto o assimilati o presso agenzie di viaggio e turismo.
Oltre i limiti consentiti del contate per euro 15.000, l’operazione dovrà necessariamente essere effettuata tramite modalità tracciata di: banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
Le condizioni di deroga possono essere usufruite, dal lato del commerciante e/o esercente le attività sopra indicate, qualora essi abbiano preventivamente provveduto a alcuni ma semplici adempimenti, ovvero:
- Invio di specifica comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con esatta indicazione del conto corrente utilizzato per le operazioni;
- Identificazione del cliente estero (copia passaporto);
- Autocertificazione del cliente estero, così come previsto dal D.P.R. 445/2000 con specifica dichiarazione della non residenza e cittadinanza in paese Ue (spazio economico europeo);
- Versamento, sul conto corrente indicato e presso un operatore finanziario, della somma contante nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione;
- Consegna all’operatore finanziario della ricevuta di avvenuto trasmissione della comunicazione preventiva e contestuale versamento del denaro contante incassato sul proprio conto corrente.
Attenzione: il modello di comunicazione preventiva, reperibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate,.gov.it), deve essere obbligatoriamente presentato telematicamente prima di effettuare le operazioni di trasferimento del denaro contante. Nel caso di omissione o incompleta presentazione dei dati, le sanzioni amministrative previste variano dall’1% al 40% della somma trasferita, con euro 3.000,00 quale sanzione minima e possibilità di ricorrere all’oblazione.