Ampliata di 4 anni la possibilità di congedo parentale dal lavoro: da 8 anni di età del bambino a 12 anni.
La richiesta di prolungato periodo fino a 12 anni è consentita entro il 31/12/2015. Il lavoratore potrà congedarsi per 3 anni, beneficiando del 30% della retribuzione: deve essere presentata all’INPS una specifica domanda utilizzando il modello SR08 disponibile in internet ( www.inps.it -> modulistica -> digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08; modalità valida solo in luglio 2015 a causa di aggiornamenti telematici in corso). Da agosto 2015 sarà possibile presentare la domanda anche telematicamente.
Il modello cartaceo dovrà essere presentato dai soli genitori, impiegati come lavoratori dipendenti, che godono del congedo parentale dal 25/06/2015 al 31/12/2015.
Può usufruire del diritto di astensione:
- padre lavoratore, per un periodo anche frazionato fino a 6 mesi (dopo il congedo di maternità);
- madre lavoratrice, per un periodo anche frazionato fino a 6 mesi (in casi particolari fino a 7 mesi; se esercitato il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo è consentito fino a 11 mesi);
- più genitori, per un periodo anche frazionato fino a 10.
Questa nuova applicazione normativa è sperimentale e valida per il solo anno 2015.
I genitori dipendenti con figli di età fino a 8 anni continueranno a presentare la domanda del prolungamento del congedo parentale per via telematica, non cartacea.
Riferimenti normativi:
D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 (attuativo del Jobs Act)
Messaggio n. 4805 del 16.07.2015
Circolare n. 139 del 17.07.2015