La Garanzia Giovani è il piano europeo con il quale Stato e Regioni si impegnano per un percorso ad hoc di formazione professionale o per opportunità di lavoro. In Italia è attiva dal 1 maggio 2014 (fino al 30 giugno 2017) ed è rivolta a giovani con età compresa tra i 16 e 29 anni che non studiano o non lavorano (Neet).
La Garanzia Giovani stabilisce condizioni per ottenere incentivi sulle assunzioni, offrendo alle aziende la possibilità di uno sgravio forfettario in base alla classe del contribuente. Per i contratti di somministrazione, l’incentivo è ammesso, va a beneficio dell’utilizzatore, e non del somministratore (in particolare, l’importo dell’agevolazione viene detratto dal costo del lavoro complessivo).
Sono previsti bonus occupazionali per nuove assunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro (nel limite delle risorse disponibili); sono previsti anche strumenti di accesso al credito per i giovani che intendono perseguire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego.
Per chiarimenti su recenti modifiche apportate alla Garanzia Giovani, l’INPS è intervenuta con la circolare n. 129 del 26.06.2015.
Gli incentivi, da 1.500 euro fino a 6.000 euro, sono previsti per le seguenti tipologia di assunzione e in base alla profilazione del lavoratore e anche del tipo di assunzione praticata:
- tempo indeterminato
- somministrazione
- tempo determinato (durata iniziale almeno di 6 mesi).
Consegue che rimangono esclusi dalla garanzia Giovani i contratti di:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- alta formazione e ricerca
- lavoro domestico
- lavoro ripartito
- lavoro accessorio
Riepilogando:
Come detto, l’importo dell’incentivo dipende dalla profilazione dell’ammesso al cosiddetto “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e dalla tipologia esatta di assunzione, ovvero:
In base a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 5, modificato dal DM 23.01.2015:
- Rinnovo: non è riconosciuto beneficio;
- Proroga: beneficio è riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro minimo di sei mesi;
- Proroga: se la durata complessiva del rapporto è minimo 12 mesi, il datore di lavoro può richiedere l’ulteriore beneficio, oltre quello già fruito.
L’INPS, inoltre, chiarisce che il bonus occupazionale è cumulabile, con l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015. Il bonus occupazionale è cumulabile per il massimo del 50% con gli incentivi con carattere di selettività, tra i quali:
- l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi oppure prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in professioni o settori specificati nell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori come da D.M. della gioventù 19/11/2010;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi come da art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012;
- l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età massima di 29 anni, come da art. 1, D.L. 76/2013;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli come da art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116 del 11/08/2014;
- l’incentivo per l’assunzione di apprendisti come da art. 22 (L. 183/2011), in favore dei datori di lavoro che occupano fino a massimo 9 addetti.
L’ambito territoriale e ipotesi ammesse o escluse per l’agevolazione sono riassunte come segue:
Il portale della garanzia Giovani, per aziende e operatori, dove potere reperire documentazione aggiuntiva o materiali di comunicazione, è raggiungibile all’indirizzo web: http://www.garanziagiovani.gov.it/